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Decreto correttivo del Codice della Crisi

D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147

Il 5 novembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 276) il Decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, recante importanti integrazioni e correttivi al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Inizialmente, l’entrata in vigore del Codice era prevista per il 15 agosto 2020, ad eccezione della parte che ha novellato il Codice civile, che è già in vigore. Tuttavia, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il c.d. Decreto “Liquidità” ne ha differito l’entrata in vigore al 1° settembre 2021.

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D.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147

Tra le principali novità del decreto correttivo segnaliamo la rettifica della nozione di crisi, di cui viene eliminato il riferimento alla “difficoltà economico-finanziaria”, mentre viene attribuito rilievo allo “squilibrio economico-finanziario” che rende probabile l’insolvenza del debitore. Gli indicatori della situazione di crisi sono rappresentati da squilibri di carattere reddituale, finanziario o patrimoniale, valutati sulla base delle caratteristiche dell’impresa e dell’attività svolta, che denotino la non sostenibilità dei debiti per i sei mesi successivi e l’assenza di prospettive di continuità aziendale.

Il decreto correttivo, inoltre, aumenta le soglie che impongono all’Agenzia delle Entrate l’attivazione della c.d. allerta esterna, che consiste nella segnalazione al debitore che la sua esposizione debitoria ha superato un importo rilevante, e che essa effettuerà la segnalazione all’OCRI qualora, entro 90 giorni dalla ricezione dell’avviso, non provveda a regolarizzare la situazione ovvero a presentare istanza di composizione assistita o domanda per l’accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza. L’importo è ora considerato rilevante quando l’esposizione debitoria supera i 100.000 euro per le imprese con un volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente non superiore a 1 milione di euro, 500.000 euro per le imprese con un volume d’affari fino a 10 milioni di euro e 1 milione di euro per le imprese con un volume d’affari superiore a 10 milioni di euro. Il termine entro cui l’Agenzia delle Entrate deve comunicare l’avviso viene fissato in 60 giorni.

Anche il procedimento relativo alla c.d. allerta interna è stato emendato e si prevede, in particolare, che il referente presso la Camera di commercio dia notizia della segnalazione ricevuta dall’organo di controllo o dai creditori istituzionali anche al revisore contabile o alla società di revisione. Inoltre, al fine di facilitare il rapporto tra l’imprenditore in crisi e l’OCRI, si stabilisce ora che uno dei tre esperti componenti il collegio sia designato dall’associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, scegliendo tra tre nominativi indicati da quest’ultimo.

Da ultimo, tra i principali correttivi vale segnalare l’estensione al concordato preventivo della norma che consente l’omologazione, nonostante la mancata adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza per l’approvazione, a condizione, tuttavia, che la proposta di soddisfacimento di tali creditori istituzionali sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

Per tutte le altre novità, si consulti il D.lgs. 147/2020 nel sito della Gazzetta Ufficiale.

Consulenza legale fornita da Overlaw in materia di crisi di impresa: https://www.overlaw.it/product/gestione-della-crisi-di-impresa/

Lisa Nordio

Collaboratrice di Overlaw

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