Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione
Cassazione Civile, Sez. Unite, 18 settembre 2020, n. 19596
Con l’ordinanza n. 18741/2019 la Terza Sezione della Suprema Corte ha rimesso alle Sezioni Unite la soluzione della questione controversa relativa all’individuazione della parte processuale tenuta a promuovere la procedura di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19596/20, hanno statuito il seguente principio di diritto: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
La decisione ha, in altri termini, risolto il contrasto sorto attorno all’interpretazione dell’ art. 5, d.lgs. n. 28/2010, laddove i commi 1-bis e 2 della norma pongono a carico di “chi intende esercitare in giudizio un’azione” l’onere di attivare il procedimento di mediazione, a pena di improcedibilità della domanda; mentre il quarto comma del medesimo articolo stabilisce che i commi 1-bis e 2 non si applicano nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, “fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.
Fino alla pronuncia del 18 settembre 2020, sul punto, gli indirizzi vigenti erano due: da un lato, la tesi secondo cui l’onere di attivare la procedura di mediazione grava in capo all’opposto, quale attore in senso sostanziale, pena la revoca del decreto ingiuntivo; dall’altro, la soluzione di chi individua nell’opponente la parte onerata, con conseguente improcedibilità dell’opposizione e conferma del decreto ingiuntivo in caso di inerzia.
Le Sezioni Unite hanno accolto la prima tesi, secondo la quale una volta che l’opponente si sia attivato, in pendenza di lite ex art 643 c.p.c., le parti riprendono ciascuna il proprio ruolo e sarà quindi l’opposto creditore a rivestire la veste di attore in senso sostanziale.
L’onere di introdurre il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione è dunque a carico del creditore opposto che, a parere della Corte, ha l’onere di promuovere la procedura di mediazione, pena la revoca del decreto ingiuntivo.
A motivo di quanto statuito appare decisivo altresì il ruolo dell’istanza di mediazione che deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa, risultando del tutto naturale che sia l’attore, cioè chi assume l’iniziativa processuale, a dover chiarire l’oggetto e le ragioni della pretesa.
Risulterebbe, infatti, privo di senso pretendere che sia l’opponente, cioè il debitore, a dover precisare l’oggetto e le ragioni di una pretesa “non sua” e per la quale è stato emesso e ottenuto un decreto ingiuntivo.