Come difendersi dal recupero crediti bancari
La legittimazione attiva del cessionario. Insufficiente la sola pubblicazione dell’avvenuta cessione nella G.U.
L’art. 58 TUB prevede che nell’ambito delle operazioni di cessione in blocco dei crediti bancari è sufficiente la pubblicazione dell’avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale ai fini della comunicazione al debitore ceduto e, quindi, ai fini della opponibilità al ceduto della cessione.
Tuttavia è bene condividere quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità: la pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale realizza solo ed esclusivamente un fenomeno di pubblicità, dovendo essere equiparata alla notifica al debitore ceduto di cui all’art. 1264 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 4453/2018).
Ciò significa che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a provare la titolarità del credito ceduto in capo al cessionario. Conseguentemente, qualora il debitore ceduto contesti la titolarità del diritto in capo al cessionario, sarà onere di quest’ultimo fornire la prova della regolare cessione anche del rapporto controverso.
Nella prassi, sono innumerevoli i casi in cui le società di recupero credito richiedono e ottengono l’emissione di decreti ingiuntivi per il recupero di crediti ceduti da istituti bancari sulla base del mero avviso di cessione dei crediti pubblicato in Gazzetta Ufficiale, privo di elementi che permettano l’individuazione del credito ceduto e senza provarne la titolarità.
Tali decreti meritano di essere impugnati e contestati in ordine alla legittimazione attiva del cessionario. Sulla questione si è espressa recentemente la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 24798 del 5 novembre 2020 affermando che “In caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un’operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta“.
Avv. Annalisa Cinefra